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Congregazioni e governo

Congregazione Generale 34 - Decreto 23

A. La Congregazione Generale

[467] 1. La Congregazione Generale 34ª ha esaminato il decreto 3 della Congregazione Generale 33ª alla luce dell’esperienza e delle risposte delle Congregazioni Provinciali e ha stabilito quanto segue:

[468] a) Le norme per la composizione della Congregazione Generale introdotte dalla Congregazione Generale 33ª, d. 3, nn. 1 e 2, devono essere mantenute, ma ancora ad experimentum.

[469] b) La maggioranza dei membri della Congregazione Generale devono essere eletti dalle Congregazioni Provinciali.

[470] 2. Per favorire la partecipazione di tutti i membri alla vita della Compagnia – come raccomandato dal Concilio Vaticano II e come prescritto dal nuovo Codice di Diritto Canonico -, la Congregazione Generale 34ª decreta che tutti i Coadiutori formati godano del diritto di essere elettori in una Congregazione Generale, e stabilisce quanto segue per ciò che riguarda la loro rappresentanza:

[471] a) Tutti i membri formati della Compagnia, che non godano già ex officio del diritto di partecipare alla Congregazione Generale, hanno voce passiva nella Congregazione Provinciale per essere scelti come elettori (e sostituti) alla Congregazione Generale. Nel corso di quest’ultima, tuttavia, i Coadiutori formati non avranno voce passiva per essere eletti a responsabilità per le quali è richiesta la professione di quattro voti.

[472] b) Se il numero totale di Coadiutori formati eletti è superiore al 10% dei membri (eletti ed ex officio) della Congregazione Generale, chi è stato ammesso più di recente agli ultimi voti verrà rimpiazzato da un sostituto, professo di quattro voti, eletto dalla stessa Provincia.

[473] c) In ogni caso, il Padre Generale (o il Vicario Generale) avrà cura che partecipino alcuni Fratelli, almeno come procuratori ad negotia.

[474] 3. La Formula della Congregazione Provinciale e quella della Congregazione Generale devono essere riviste in conformità a quanto stabilito dal presente Decreto.

[475] 4. La Congregazione Generale 34ª raccomanda al Padre Generale di istituire una Commissione che studi le possibilità e i vantaggi di un nuovo tipo di Congregazione Generale che, pur conservando i principi ignaziani propri di tale Congregazione, la renda maggiormente incisiva ed efficiente. Tra le aree da studiare, occorre un nuovo esame del significato e dell’importanza dei criteri sui quali si basa attualmente la determinazione della composizione della Congregazione Generale, che non sembrano compatibili con l’obiettivo di una decisa riduzione del numero dei suoi membri. I risultati di questi studi dovranno essere discussi nella prossima Congregazione Generale.

[476] 5. La Congregazione Generale 34ª raccomanda inoltre al Padre Generale che vengano valutate la preparazione e lo svolgimento della Congregazione Generale: alla luce di tali valutazioni e allo scopo di mettere a punto metodologie e dinamiche maggiormente efficaci per l’organizzazione della Congregazione Generale 35ª, il Padre Generale può – con l’autorità delegatagli dalla presente Congregazione Generale – modificare quelle prescrizioni della Formula della Congregazione Generale che riguardano la preparazione e il modo di trattare le questioni, se ritiene ciò opportuno e comunque con il voto deliberativo di tutti i Padri della Curia Generalizia membri ex officio delle Congregazioni Generali.

B. La Congregazione per eleggere un Vicario Generale “pro tempore”

[477] 1. Il Padre Generale deve depositare per iscritto il nome o i nomi del Vicario Generale temporaneo che egli desidera venga nominato in caso di sua morte o di sua incapacità.

[478] 2. La Congregazione per eleggere un Vicario Generale temporaneo, se si ritiene di doverla convocare, deve essere cosi composta:

[479] a) Tutti i Padri della Curia Generalizia che abbiano diritto ex officio ad essere elettori nella Congregazione Generale;

[480] b) Tutti quei Padri, professi di quattro voti, che – nel luogo dove si terrà la Congregazione – abbiano un incarico che dia loro il diritto ex officio di partecipare alla Congregazione Provinciale, chiamati secondo anzianità di professione fino a che il numero complessivo dei membri della Congregazione non raggiunga le quaranta persone.

[481] 3. Il numero minimo indispensabile per iniziare la Congregazione è di 10 membri.

[482] 4. La Formula della Congregazione per eleggere il Vicario Generale temporaneo dev’essere rivista in conformità con quanto stabilito nelle Norme Complementari alle Costituzioni e nel presente decreto.

C. Le Congregazioni dei Procuratori e dei Provinciali

[483] 1. La Congregazione Generale 34ª ha esaminato il decreto 39 della Congregazione Generale 31ª la alla luce dell’esperienza e delle risposte delle Congregazioni Provinciali e ha stabilito quanto segue.

[484] 2. La Congregazione dei Procuratori avrà luogo ogni quattro anni, secondo le modalità prescritte dalla Formula per la Congregazione dei Procuratori, n. 1, § 1.

[485] 3. La Congregazione dei Provinciali è abolita.

[486] 4. Ogni sei anni circa, a partire dall’ultima Congregazione Generale, il Padre Generale convocherà tutti i Provinciali per esaminare la situazione, i problemi e le iniziative dell’intera Compagnia, come pure la cooperazione internazionale e sopraprovinciale.

[487] 5. Considerato che le Congregazioni di Provincia saranno convocate meno frequentemente che in passato, si raccomanda ai Provinciali di realizzare altri tipi di incontro per promuovere la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutti i membri al discernimento e alla vita della Provincia.

[488] 6. La Formula della Congregazione dei Procuratori dev’essere rivista in conformità a quanto stabilito dal presente decreto, e cioè:
a) Titolo: Formula della Congregazione dei Procuratori.
b) n. 1 § 1: “Ogni quattro anni, a partire dalla fine dell’ultima Congregazione Generale, iniziando il 26 settembre (a meno che il Padre Generale non ritenga preferibile un’altra data dello stesso anno solare), dovranno riunirsi i Procuratori di tutte le Province, eletti secondo le prescrizioni della Formula della Congregazione dei Procuratori”.
c) n. 1 § 2: “…non deve essere rinviata di altri 4 anni, ma la si deve tenere l’anno seguente”.
d) Titolo I: il Titolo stesso va eliminato (perché non c’è più un Titolo Il).
e) n. 2 § 1,2°: “Sotto la guida del Preposito Generale, devono esaminare lo stato e le iniziative più universali della Compagnia. Per una migliore preparazione dei membri della Congregazione dei Procuratori, il Preposito Generale dovrebbe comunicare loro in antecedenza i punti da trattare nella Congregazione”.
f) n. 2 § 2: “La Congregazione può elaborare e proporre alla Compagnia un rapporto sullo stato della Compagnia”: dev’essere eliminato.
g) n. 3: “La Congregazione è composta dal Preposito Generale, il Vicario o il Vicario Coadiutore, gli Assistenti ad Providentiam, i Consultori Generali, i Procuratori eletti dalle Province o i loro sostituti, secondo la Formula della Congregazione di Provincia, nn. 3, § 1,2°; 61; 96. Al posto degli Assistenti ad Providentiam possono essere presenti i loro sostituti, nominati dal Preposito Generale e approvati dalla maggioranza dei Provinciali, se gli Assistenti di cui sono Sostituti non sono presenti”.
h) n. 6: “…il Preposito Generale con gli Assistenti ad Providentiam devono esaminare gli Atti delle Congregazioni di Provincia”.
i) nn. 17 §§ 1 e 2: da eliminare.
l) n. 31 § 1: “…devono essere dati al Preposito Generale con gli Assistenti ad Providentiam per l’approvazione”.
m) Titolo II (nn. 36-40): da eliminare.

D. La Congregazione Provinciale

[489] 1. La Congregazione Generale 34ª, in accordo con quanto stabilito dalla Congregazione Generale 33ª, decreto 5, ha riesaminato le norme per la Congregazione Provinciale alla luce dell’esperienza e delle risposte pervenute dalle Province, e ha stabilito quanto segue.

[490] 2. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti alla Congregazione Provinciale in ragione della elezione che la precede, le norme attualmente in vigore (FCP n. 15, § 1,2°) devono essere mantenute.

[491] 3. Il Provinciale, con voto deliberativo del Coetus Praevius, può designare fino a 5 membri in quelle Province cui appartiene almeno lo 0,5% dei membri di tutta la Compagnia, fino a 3 membri nelle altre Province.

[492] 4. I partecipanti alla Congregazione Provinciale devono essere:
a) Professi di quattro voti: almeno il 50%;
b) Membri formati: almeno l’80%.

[493] 5. Tra gli eletti e i partecipanti ex officio alla Congregazione Provinciale devono esservi almeno:
a) Un Fratello formato;
b) Due membri approvati, almeno uno dei quali non ordinato.

[494] 6. Il Socio del Provinciale partecipa ex officio alla Congregazione Provinciale.

[495] 7. Per quanto riguarda la voce attiva e passiva nell’elezione che precede la Congregazione Provinciale, va mantenuta la norma attualmente in vigore: 5 anni di Compagnia per la voce attiva (FCP n. 18.1°) e 8 anni di Compagnia per la voce passiva (FCP n. 18.2°).

[496] 8. All’inizio della Congregazione il Provinciale presenterà alcuni punti sullo stato della Provincia, cosicché la Congregazione possa consultarsi sulla situazione della Provincia, sotto la guida del Provinciale.

[497] 9. Perché un postulato possa essere proposto alla Congregazione Generale o al Superiore Generale a nome della Congregazione Provinciale, dev’essere approvato da almeno la metà dei voti dei presenti, a prescindere dai nn. 44 e 45.

[498] 10. La Formula della Congregazione Provinciale dev’essere rivista secondo il presente decreto.

[499] 11. La Congregazione Generale dà inoltre mandato al Padre Generale di studiare e, nel caso fosse necessario, lo autorizza a modificare – con il voto deliberativo dei padri della Curia che hanno diritto ex officio a partecipare alla Congregazione Generale – i seguenti punti della Formula della Congregazione Provinciale:
a) Estrarre a caso la lettera dell’alfabeto con la quale inizierà la lista dell’elezione previa (FCP n. 20).
b) Semplificazione del processo di estrazione delle palline nell’elezione previa (FCP nn. 22, 23, 24, 25).
c) Modifica delle norme per la traduzione in latino dei documenti della Congregazione Provinciale (FCP n. 90, § 3,20).
d) Voce passiva dei Superiori delle case comuni: possibilmente mantenere questo diritto nella propria Provincia (FCP n. 17, § 1,30).
e) Voce passiva degli “Applicati” ad altra Provincia: mantenere ed usare questo diritto nella propria Provincia, previo accordo dei Provinciali interessati (FCP n. 10, § 1).
f) Incompatibilità dell’ufficio di procuratore, relatore o sostituto con quello di Provinciale designato, indipendentemente dal tempo mancante all’assunzione dell’incarico (prima o dopo la Congregazione in questione) (FCP nn. 61, §§ 3, 4; 62; 93, §§ 2,3).

E. Assistenti e Consiglieri del Padre Generale

[500] Accogliendo l’invito del Padre Generale, la Congregazione Generale 34ª ha preso in esame diverse questioni che hanno a che fare con il governo centrale della Compagnia, in particolare per quanto riguarda gli Assistenti e i Consiglieri del Superiore Generale, e ha stabilito le norme seguenti, che modificano alcune disposizioni del decreto 44 della Congregazione Generale 31ª e del decreto 15 della Congregazione Generale 32ª.

I. Consulta del P. Generale

[501] 1. Il Padre Generale avrà una Consulta composta da circa 12 membri.

[502] 2. I quattro Assistenti ad Providentiam saranno Consiglieri Generali.

[503] 3. Tutti gli Assistenti Regionali saranno Consiglieri Generali.

[504] 4. La Consulta Generale sarà di conseguenza composta dai quattro Assistenti ad Providentiam, dagli Assistenti Regionali e da quei Consiglieri Generali incaricati di seguire aspetti importanti della vita della Compagnia universale. Una persona può svolgere contemporaneamente diverse funzioni. Il Segretario della Compagnia, in quanto Segretario, prenderà parte agli incontri ma non sarà Consigliere Generale.

[505] 5. Gli altri Superiori Maggiori e i Segretari di settore parteciperanno agli incontri della Consulta Generale ogniqualvolta una loro particolare competenza potrà renderlo utile, e ad incontri allargati che potranno essere periodicamente convocati.

[506] 6. Se il Padre Generale decidesse di costituire un gruppo ristretto all’interno della Consulta, allo scopo di trattare problemi di amministrazione e questioni correnti, che non richiedono che venga riunita l’intera Consulta, si raccomanda che:

[507] – i quattro Assistenti ad Providentiam facciano parte di questo gruppo;

[508] – i suoi membri abbiano una certa stabilità, non siano cioè cambiati troppo spesso e neppure si cambino più membri contemporaneamente.

II. Elezione degli Assistenti ad Providentiam e scelta dei Consiglieri Generali durante la Congregazione Generale

[509] 1. Ogni Congregazione Generale dovrà provvedere ad eleggere i quattro Assistenti ad Providentiam, e il Padre Generale rinnoverà la sua Consulta secondo la procedura seguente, che dovrà essere rivista dalla prossima Congregazione Generale:

[510] a) Gli elettori di ciascuna Assistenza proporranno al Padre Generale i nomi di tre candidati, scelti con votazione segreta, normalmente della loro stessa Assistenza, giudicati adatti a diventare Consiglieri Generali o a ricevere l’incarico di Assistenti Regionali.

[511] b) Tra questi nomi, il Padre Generale sceglierà un sufficiente numero di Consiglieri Generali, che copra almeno ciò che serve per scegliere gli Assistenti regionali.

[512] c) La Congregazione eleggerà i quattro Assistenti ad Providentiam, secondo la Formula della Congregazione Generale, nn. 130-137, scegliendoli dalle quattro differenti Assistenze, e tenendo presenti coloro che il Padre Generale ha scelto come Consiglieri Generali (ma restando libera di eleggere altre persone).

[513] d) I precedenti Assistenti ad Providentiam possono essere rieletti dalla Congregazione Generale, e i precedenti Consiglieri Generali possono essere rinnovati nell’incarico dal Padre Generale.

[514] e) Oltre a coloro che sono scelti con le procedure sopra descritte, il Padre Generale ha il diritto di attribuire ad altri l’incarico di Consigliere Generale, perché si occupino di importanti settori della vita della Compagnia. Tali incarichi vanno dati dopo aver sentito l’opinione degli altri Consiglieri Generali e con il voto deliberativo dei quattro Assistenti ad Providentiam.

III. Sostituzione dei quattro Assistenti ad Providentiam e dei Consiglieri Generali al di fuori della Congregazione Generale

[515] 1. I quattro Assistenti ad Providentiam restano normalmente in carica fino alla Congregazione Generale seguente. Nel caso debbano essere sostituiti al di fuori della Congregazione Generale, valgono le norme attualmente in vigore.

[516] 2. Si raccomanda che i Consiglieri Generali che non siano Assistenti ad Providentiam mantengano l’incarico per sei-otto anni e che non siano sostituiti tutti contemporaneamente.

[517] 3. Quando deve cambiare un Consigliere Generale che non sia Assistente ad Providentiam, ma che dovrà assumere l’incarico di Assistente Regionale, il Padre Generale chiederà ai Provinciali dell’Assistenza interessata di proporgli tre nomi di possibili candidati, tra i quali nominare il nuovo Consigliere Generale.

[518] 4. Per sostituire un Consigliere Generale che non sia Assistente ad Providentiam, ma che non dovrà assumere l’incarico di Assistente Regionale, il Padre Generale nominerà il nuovo Consigliere Generale dopo aver sentito il parere degli altri Consiglieri Generali e con il voto deliberativo degli Assistenti ad Providentiam.

IV. Disposizioni conclusive

[519] 1. Una volta approvato dalla Congregazione Generale, questo decreto entrerà in vigore immediatamente dopo trascorsi tre giorni concessi per le intercessiones (FCG n. 128, § 1).

[520] 2. Il presente decreto annulla le disposizioni in contrario contenute nel decreto 44 della Congregazione Generale 31ª e nel decreto 15 della Congregazione Generale 32ª.

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