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Poteri concessi e mandati affidati dalla Congregazione Generale al Padre Generale

Congregazione Generale 34 - Decreto 25

[522] 1. La Congregazione Generale 34ª concede al Padre Generale l’autorità e la responsabilità di stabilire la versione ufficiale e definitiva dei decreti e delle raccomandazioni della Congregazione, il che comporta:

[523] a) Effettuare qualsiasi correzione risulti chiaramente necessaria, comprese le correzioni di espressioni discriminatorie;

[524] b) Correggere decreti e raccomandazioni dal punto di vista dello stile ed eliminare eventuali contraddizioni;

[525] e) Stabilire così il testo ufficiale, basato sulla lingua o sulle lingue in cui ciascun decreto o raccomandazione è stato scritto;

[526] d) Tradurre accuratamente i decreti e le raccomandazioni nelle tre lingue ufficiali della Congregazione.

[527] 2. Tutto questo sarà fatto da membri della Curia Generalizia, eventualmente assistiti da gesuiti scelti altrove; e sarà alla fine approvato dal Padre Generale con il voto deliberativo di quei Padri della Curia che hanno diritto ex officio a partecipare alla Congregazione Generale.

[528] 3. La Congregazione Generale 34ª accorda al Padre Generale l’autorità per abrogare o modificare decreti delle precedenti Congregazioni Generali che siano in contrasto con i decreti della presente Congregazione Generale, dopo aver ottenuto il voto deliberativo di quei Padri della Curia che hanno diritto ex officio a partecipare alla Congregazione Generale, e senza pregiudicare i poteri concessigli in altri decreti.

[529] 4. La Congregazione Generale 34ª affida al Padre Generale l’autorità e la responsabilità di completare il lavoro sulle Norme Complementari e sulle Note alle Costituzioni, secondo lo spirito della Congregazione Generale, con il voto deliberativo dei quattro Delegati eletti dalla Congregazione Generale:

[530] a) Completare la scelta definitiva dei testi della Congregazione Generale 34ª da inserire nelle Norme Complementari, basata sulla lista abbozzata dalle Commissioni e messa insieme dalla Commissione 4 verso la fine della Congregazione, ma non ad essa limitata;

[531] b) Assicurarsi che vengano corrette le espressioni discriminatorie, le contraddizioni e le ripetizioni non necessarie;

[532] c) Stabilire il testo ufficiale latino delle Note e delle Norme Complementari, e autorizzare la loro accurata traduzione nelle tre lingue ufficiali;

[533] d) Dichiarare pertanto le Costituzioni, le Note e le Norme Complementari pronte per la pubblicazione in un unico volume.

[534] 5. La Congregazione Generale 34ª accorda al Padre Generale l’autorità per approvare le copie di lavoro che non si sia potuto trasmettere ai Delegati della Congregazione, secondo le norme della Formula della Congregazione Generale n. 142, §4, 10.

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