Formula dell’Istituto della Compagnia di Gesù approvata da Giulio III
Ci fu umilmente chiesto che ci degnassimo di confermare la Formula nella quale l’Istituto della sopraddetta Compagnia, in seguito a quanto ha insegnato l’esperienza e l’uso delle cose, è delineato con maggiore chiarezza e precisione, pur mantenendo intatto lo spirito. Ed eccone il testo preciso:
1. Chiunque, nella nostra Compagnia che desideriamo insignita del nome di Gesù, vuole militare per Iddio sotto il vessillo della croce e servire soltanto il Signore e la Chiesa sua sposa, a disposizione del Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra, emesso il voto solenne di castità, di povertà e di obbedienza, si persuada profondamente di far parte di una compagnia istituita allo scopo precipuo di occuparsi specialmente della difesa e propagazione della fede, e del progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana. [E ciò], mediante pubbliche predicazioni, conferenze ed ogni altro servizio della parola di Dio, gli Esercizi spirituali, l’insegnamento della verità cristiana ai fanciulli e ai rozzi, e la consolazione spirituale dei credenti, con l’ascoltarne le confessioni e con l’amministrazione degli altri sacramenti. Ed egli nondimeno si dimostri adatto a riconciliare i dissidenti, a soccorrere e servire piamente quelli che sono in carcere e negli ospedali, e a compiere, in assoluta gratuità, tutte le altre opere di carità che sembreranno utili alla gloria di Dio e al bene comune; non percependo stipendio alcuno per il proprio lavoro svolto in tutte le attività sopra elencate . Faccia anche in modo di avere dinanzi agli occhi, finché vivrà, prima d’ogni altra cosa, Iddio, e poi la forma di questo suo Istituto che è una via per arrivare a Lui, e di conseguire con tutte le forze tale fine propostogli da Dio. Ognuno, tuttavia, secondo la grazia comunicatagli dallo Spirito Santo, ed il grado proprio della sua vocazione.
2. Pertanto, affinché non avvenga che si abbia forse zelo, ma zelo non illuminato, il giudizio, sulla decisione a quale categoria appartenere e sulla ripartizione e distribuzione degli incarichi, dipenderà completamente dal Superiore Generale o prelato che, quando avverrà, ci eleggeremo, o di colui che egli sostituirà a sé munito di tale autorità, affinché si mantenga il debito ordine necessario in ogni comunità ben regolata. E questo Superiore, con il parere dei compagni, avrà autorità di comporre Costituzioni utili al conseguimento del fine a noi proposto; salvo sempre il diritto di decidere a pluralità di voti; ed [avrà autorità] di dichiarare i punti eventualmente dubbi del nostro Istituto contenuti in questa formula. Il Consiglio, poi, che dovrà convocarsi obbligatoriamente per comporre o mutare le Costituzioni e negli altri affari più importanti, quali l’alienare o chiudere case o collegi già eretti , deve intendersi costituito dalla maggior parte di tutta la Compagnia professa, che potrà essere convocata dal Superiore Generale, senza grave incomodo, (come sarà dichiarato nelle nostre Costituzioni). Negli affari di non grande importanza, lo stesso Superiore, coadiuvato dal consiglio dei suoi fratelli, se e come stimerà opportuno, avrà pieno diritto di decidere personalmente e di comandare ciò che, nel Signore, gli parrà utile alla gloria di Dio e al bene comune, come verrà spiegato nelle medesime Costituzioni.
3. Quelli, poi, che faranno professione in questa Compagnia sappiano e si ricordino, non solo nei primi tempi di professione, ma finché vivranno, che la Compagnia intera e i singoli [membri], che in essa fanno professione, militano per Iddio, fedelmente obbedienti al ss.mo signor nostro il Papa Paolo III e agli altri Romani Pontefici suoi successori. E benché apprendiamo dal Vangelo, sappiamo per fede ortodossa, e crediamo fermamente che tutti i fedeli cristiani sono sottomessi al Romano Pontefice come a capo e a Vicario di Gesù Cristo, tuttavia, per una maggiore devozione all’obbedienza verso la Sede Apostolica e una maggiore abnegazione delle nostre volontà, e una più sicura direzione dello Spirito Santo, abbiamo giudicato sommamente opportuno, che ognuno di noi e chiunque farà in seguito la medesima professione, oltre che dal vincolo dei tre voti sia legato da un voto speciale. In forza di esso, tutto ciò che l’attuale Romano Pontefice e gli altri suoi successori comanderanno come pertinente al progresso delle anime ed alla propagazione della fede, ed in qualsivoglia paese vorranno mandarci, noi, immediatamente, senza alcuna tergiversazione o scusa, saremo obbligati ad eseguirlo, per quanto dipenderà da noi; sia che giudicheranno inviarci presso i Turchi, sia ad altri infedeli, esistenti nelle regioni che chiamano Indie, sia presso gli eretici, scismatici o fedeli quali che siano.
4. Pertanto, coloro che si uniranno a noi, meditino a lungo e profondamente, prima di sobbarcarsi a questo peso, se posseggono tanto capitale di beni celesti, da potere, secondo il consiglio del Signore, condurre a termine questa torre. E cioè, se lo Spirito Santo che li muove prometta loro grazia sufficiente perché possano sperare, con il suo aiuto, di sostenere il peso di questa vocazione. E una volta che, per ispirazione del Signore, si saranno arruolati in questa milizia di Gesù Cristo, bisogna che, giorno e notte, cinti i fianchi, essi siano pronti a pagare un debito così grande.
5. Inoltre, affinché tra noi non sia possibile né sollecitare tali missioni o incarichi né rifiutarli, sappiano tutti indistintamente, che né direttamente né indirettamente possono trattare di tali missioni col Romano Pontefice, ma ne rimetteranno tutta la cura a Dio, allo stesso Pontefice, come Vicario di Lui, e al Superiore della Compagnia. Ed anche questi, come gli altri, non potrà minimamente brigare presso il Pontefice per essere inviato in un posto piuttosto che in un altro; salvo che ciò avvenga con il consiglio della Compagnia.
6. Ognuno faccia anche voto di volere obbedire, in tutto ciò che riguarda l’osservanza di questa nostra Regola, al Superiore della Compagnia. Questi, adatto il più possibile per tale incarico, sarà eletto a maggioranza di voti, come si dichiarerà nelle Costituzioni. Egli, poi, abbia sulla Compagnia tutta l’autorità e potestà giovevole alla buona amministrazione, ammonizione e governo della medesima. Prescriva quanto saprà convenire al conseguimento del fine propostogli da Dio e dalla Compagnia; memore sempre, nell’esercizio della sua autorità, della benignità, mansuetudine e carità di Cristo, e dell’esempio di Pietro e Paolo. Tanto egli quanto il suo Consiglio si ispirino continuamente a tale norma. I singoli sudditi, poi, sia per i grandissimi vantaggi derivanti dall’ordine, sia per il costante esercizio dell’umiltà, virtù non mai abbastanza lodata, saranno tenuti ad obbedire sempre al loro Superiore, in ogni cosa riguardante l’Istituto della Compagnia. In lui dovranno riconoscere Cristo, come fosse presente, e degnamente lo riveriranno.
7. E poiché noi già sappiamo, per esperienza, che più lieta, più pura e più edificante per i fedeli è la vita, quando è assolutamente lontana da ogni ombra di interesse e più conforme alla povertà evangelica; mentre, d’altra parte, siamo certi che Gesù Cristo nostro Signore darà vitto e vestito ai suoi servi che cercano unicamente il regno di Dio, [vogliamo che] tutti e singoli i nostri facciano voto di povertà perpetua. [Essa dovrà essere intesa] in modo che, né i professi né alcuna loro casa o chiesa, non solo in privato ma neppure comunitariamente, possano acquisire alcun diritto civile a proventi, rendite e possessioni; e neppure [diritto] a ritenere beni stabili di sorta (tranne quelli che saranno opportuni per proprio uso e per abitazione), paghi delle cose date loro per carità, per sovvenire alle necessità della vita.
8. Tuttavia, poiché le case che il Signore ci darà dovranno essere destinate al lavoro nella sua vigna e non per compiervi studi scolastici; e poiché, d’altra parte, sembra che debba riuscir utile che vengano preparati operai per la medesima vigna del Signore, scelti tra i giovani inclini alla pietà e atti a dedicarsi allo studio, che siano come un seminario della nostra Compagnia, anche professa; questa potrà avere, per comodità di studio, collegi di studenti, dovunque vi sarà chi, mosso da devozione, li edifichi e li doti. E non appena questi saranno edificati e dotati (non però di beni, il cui conferimento spetti alla Sede Apostolica), supplichiamo fin d’ora che siano eretti per Autorità Apostolica; cioè, siano considerati come eretti. Detti collegi potranno avere rendite, entrate e possessioni da destinare all’uso e alle necessità degli studenti. La loro amministrazione, [poi], o sovrintendenza dipenderà completamente dai Superiori Generali o dalla Compagnia, per ciò che concerne la scelta dei rettori o superiori e degli studenti; l’ammissione e la dimissione, l’accettazione e l’esclusione, l’ordinamento degli statuti; la preparazione, istruzione, edificazione, ammonizione dei medesimi studenti. [Ed anche] la somministrazione del vitto e del vestiario, e di quanto fosse loro necessario; di tutto ciò che riguarda il loro governo, direzione e cura. In modo tale che, né gli studenti possano abusare di questi beni, né la Compagnia professa sia in grado di convertirli in proprio uso, ma provveda, invece, ai bisogni degli studenti medesimi. Questi, poi, dovranno essere tali per intelligenza e moralità, che, una volta finiti gli studi, a buon diritto possa sperarsi dover riuscire adatti alle attività della Compagnia. E così, infine, quando avranno dato prova dei loro progressi nello spirito e nella scienza, e saranno stati sufficientemente provati, potranno essere ammessi nella nostra Compagnia. Tutti i compagni, poi, dovendo essere sacerdoti, saranno tenuti all’Ufficio [divino] secondo l’uso generale della Chiesa, tuttavia in privato e non comunitariamente o in coro. Similmente, saranno tenuti, in ciò che riguarda il vitto, il vestiario e le altre cose esteriori, a seguire l’uso comune ed approvato dei sacerdoti di specchiata onestà. Così, ciò che ne sarà sottratto, per necessità di ciascuno o per desiderio del progresso spirituale, venga offerto per devozione e non per obbligo, come culto ragionevole del corpo a Dio, secondo quanto parrà conveniente.
9. Ecco le grandi linee della nostra professione che, come in un disegno, abbiamo potuto tracciare con il beneplacito del signor nostro Paolo III e della Sede Apostolica. Questo è quanto abbiamo fatto, ora, allo scopo di informare sommariamente, e quanti ci interrogano sulla nostra maniera di vivere, ed anche i nostri posteri, se, a Dio piacendo, avremo forse imitatori in questo genere di vita. E poiché già sappiamo per esperienza nostra che esso comporta molte e gravi difficoltà, abbiamo giudicato opportuno di stabilire che nessuno sia ammesso a far professione in questa Compagnia se non dopo che, con lunghe ed accuratissime prove, si sia investigato sulla sua vita e dottrina, come si dichiarerà nelle Costituzioni. Questo Istituto, infatti, esige uomini quanto mai umili e prudenti in Cristo, e ragguardevoli per purezza di vita cristiana e per sapere. Anzi, anche coloro che sono ricevuti come coadiutori, per le attività spirituali e per le mansioni temporali, e come studenti [o scolastici], soltanto dopo essere stati esaminati con diligenza, e ritenuti adatti al fine che la Compagnia si prefigge, siano ammessi in questa milizia di Gesù Cristo. Costoro, sia gli uni che gli altri, dopo sufficienti prove ed il periodo stabilito nelle Costituzioni, saranno tenuti a fare i loro voti per maggiore devozione e merito. Questi non saranno solenni; tranne per alcuni che potranno fare i tre voti solenni, autorizzati dal Preposito Generale, in considerazione della qualità delle persone. Da [tali voti] saranno vincolati finché il Superiore Generale giudicherà di doverli ritenere nella Compagnia, come sarà spiegato più diffusamente nelle Costituzioni. Al medesimo Gesù Cristo piaccia di favorire i nostri modesti inizi a gloria di Dio Padre, a cui solo sia sempre lode e onore, nei secoli. Amen!
Tratto dalla bolla pontificia di Giulio III Exposcit debitum, 21/07/1550